PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:

          «i-bis) le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato; si considera direttamente adibita ad abitazione principale una sola unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata».

      2. All'articolo 1, comma 4-ter, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, le parole: «e dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,» sono soppresse.

Art. 2.

      1. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

      1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007.